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Copertura Assicurativa

La denuncia di un infortunio deve essere fatta entro tre giorni sugli appositi moduli ed inviata all’ASI Nazionale tramite raccomandata A.R., pena la nullità della stessa.

Art.1
Alleanza Sportiva Italiana ha stipulato una nuova polizza assicurativa con la compagnia LLOYD ADRIATICO a favore dei tesserati ASI e l’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante lo svolgimento delle attività sportive organizzate da Alleanza Sportiva Italiana.

La copertura si intende estesa al rischio in itinere limitatamente al viaggio o percorso effettuato per raggiungere i luoghi di manifestazioni sportive, con mezzi pubblici o presi a noleggio con conducente dall’ ASI purchè organizzati dalla stessa. Sono esclusi i percorsi individuali e a bordo di auto e/o motoveicoli personali.
La copertura assicurativa è prestata durante lo svolgimento delle attività previste e praticate dai Soci ASI, siano esse allenamenti o partecipazioni anche a manifestazioni organizzate da altri Enti, semprechè la partecipazione a tali manifestazioni sia diretta, organizzata o comunque autorizzata dall’ASI.
Altresì la copertura assicurativa è prestata anche in occasione di partecipazione a manifestazioni organizzate da altri Enti, semprechè la partecipazione a tali manifestazioni sia diretta, organizzata o comunque autorizzata dall’ASI.
Qualora il tesserato ASI si alleni privatamente o partecipi a titolo personale a manifestazioni sportive organizzate da altri Enti senza che l’ASI ne abbia promosso od organizzato la partecipazione, non godrà della copertura assicurativa prestata dalla presente polizza.

Sono considerati infortuni anche:
- l’asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose;
- gli avvelenamenti od intossicazioni conseguenti ad ingestione od
  assorbimento di sostanze in genere;
- le infezioni od avvelenamenti da morsi o punture in genere;
- le influenze termiche ed atmosferiche;
- la malaria e le malattie tropicali in genere;
- asfissia;

- l’annegamento;
- l’assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da sforzi (ernie traumatiche).

In via semplificativa si precisa che la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti all’Assicurato:
- per scariche elettriche o contatto con agenti corrosivi;
- per imprudenze, negligenze anche gravi;
- per colpa anche grave;
- in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasioni di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti
  od aggressioni in genere;
- a seguito di azioni di terrorismo;
- per infezioni o corrosioni derivanti da contatto con acidi.
- dovuti ad influenze termiche o atmosferiche.

Esclusioni

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi:
- in conseguenza di dolo o di azione delittuosa dell’Assicurato;                
- in conseguenza di imprese temerarie o di acrobazie di volo con veicoli non
  adatti;
- sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti
  volontariamente.
Nonchè gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:
- free-climbing;
- salto dal trampolino con sci e idrosci;
- sci estremo;
- sci acrobatico;
- bob;
- aerei in genere;
- paracadutismo;
- deltaplano e parapendio;
- motoristici.

 

                                          
Art.2  Garanzie prestate

                                  MORTE                    INVALIDITA’                        RIMBORSO
                                                              PERMANENTE                 SPESE MEDICHE
                                                                       
     TESSERA A         € 26.000,00             € 52.000,00            NON PREVISTO

 

     TESSERA B         € 52.000,00             € 52.000,00                 € 2.582,00

 

     TESSERA C         € 78.000,00             € 100.000,00             € 10.000,00

 

Rimborso Spese Mediche
La Compagnia rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell’infortunio, le spese sotenute dall’Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio:
- per accertamenti diagnostici;
- per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di
  protesi di qualsiasi genere).

Ed in caso di ricovero in Istituto di Cura, con o senza intervento chirurgico, le spese per:
- rette di degenza;
- onorari di medici curanti;
- medicinali;
- diritti di sala operatoria;
- materiali d’intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati
  durante l’intervento, con esclusione della sostituzione di protesi posiazionate
  anteriormente al sinistro).
Il rimborso è considerato per evento e per anno assicurativo fino alla concorrenza del massimale di:

Riferimento delle Tabelle di Legge per il Caso di Invalidità Permanente
La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione è sostituita da quella di cui all’allegato 1 del DPR 30.6.65 N°1124 (INAIL) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Franchigia sull’Invalidità Permanente
A parziale deroga dell’art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione è stabilito che non si farà luogo a indennizzo per Invalidità permanente quando questa
sia di grado inferiore o pari al 5% della totale. Se l’Invalidità Permanente supera il 5% della quota totale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Valutazione Speciale dell’Invalidità Permanente
In caso di Invalidità Permanente conseguente ad infortunio che riduca l’attitudine al lavoro, valutata paro o superiore al 60%, in base alla tabella di cui all’allegato 1 del DPR N°1124 del 30.6.65, e che renda obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, sarà liquidato il 100% del capitale di Invalidità Permanente contemplato in polizza.

 
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ASI Messina
Monday 06 September 2010
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